Sul centro unico di imputazione di un rapporto di lavoro
A cura dell’Avv. Enzo Pisa
IOOS – Studio Legale e Tributario
Il centro unico d’imputazione del rapporto di lavoro è una fattispecie di matrice giurisprudenziale, che si configura allorquando più imprese, formalmente distinte, esercitano di fatto la propria attività con una compenetrazione ed una promiscuità tali da far ravvisare sostanzialmente un’unica impresa.
Per contro, la diversa fattispecie della c.d. codatorialità si ravvisa nel caso in cui due (o più) imprese, oltre ad essere distinte su un piano formale, rimangono distinte anche nel sostanziale svolgimento delle loro attività, pur beneficiando entrambe delle prestazioni lavorative svolte da un medesimo lavoratore, che presta “servizio contemporaneamente per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore di lavoro e quale nell’interesse dell’altro” (così, ex plurimis, Cass. nn. 3899/2019, 7704/2018 e 3844/1986), “ben potendo esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un’unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone” (così, Cass. nn. 5126/2022, 17775/2016 e 4274/2003).
La configurabilità di un centro unico di imputazione può prescindere dall’esistenza di un vero e proprio gruppo societario tra le stesse imprese, posto che “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese; tale collegamento, pertanto, non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società, si estendano ad altre dello stesso gruppo, salva, peraltro, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro” (così, Cass. 17176/2022); “e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. 2014/2022).
Sul tema è intervenuta, di recente, la Corte d’appello di Milano, che con sentenza dello scorso 13 ottobre, ha affermato che “il collegamento economico e funzionale tra più società è qualificabile come centro unico di imputazione in tutte le ipotesi in cui vi sia una simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività. E’ ravvisabile l’esistenza di un centro unico di imputazione in presenza dei seguenti elementi: l’univocità della struttura organizzativa e produttiva, l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese, l’interesse comune, il coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario, l’utilizzazione contemporanea ed indifferenziata della prestazione lavorativa da parte di distinte società”.
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