2024-10-21

HOLDING: UNA CASSAFORTE DI “PERSONALE O DI FAMIGLIA” UTILE QUALE STRUMENTO DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ MA CON LE INSIDIE DI UNA GESTIONE DI COMODO

Dr. Giuseppe Lobascio

BTA

 

Per una persona o più persone fisiche, la costituzione di una holding può offrire diversi vantaggi sia dal punto di vista della gestione del patrimonio, sia in termini di pianificazione fiscale; sicuramente, prima di procedere con la creazione di una tale struttura, occorre ponderare ed esaminare tutte le ragioni extra-fiscali correlate a tale scelta nonché tutte le implicazioni conseguenti la gestione di un patrimonio tramite una Società.

In ogni caso, la corretta strutturazione di una holding dovrà avere, quale elemento preponderante, delle valide ragioni extra-fiscali per evitare qualsivoglia ombra di abuso o interposizione e dovranno essere esaminate le esigenze attuali e future dei Soci affinché lo strumento societario non diventi un mero ostacolo alla corretta gestione finanziaria di risorse destinate all’esigenze della o delle persone fisiche.

Con il presente contributo, si porrà l’accento su due argomenti: la holding quale possibile strumento di gestione della liquidità derivante da una cessione in regime di Pex ex art. 87 del TUIR e le insidie di una gestione di comodo laddove gli interessi personali dei soci finiscano per permeare le logiche gestionali e finanziarie della Società.

Partendo dal primo argomento, non è raro riscontrare nella realtà delle Società holding, anche di famiglia, che a seguito della dismissione parziale o totale della partecipazione nella Società operativa, si trovino a dover gestire ingenti quantità di liquidità. Tali situazioni, ad esempio, potrebbero verificarsi anche nell’ambito di una riorganizzazione famigliare ove un ramo della famiglia decidesse di dismettere/uscire definitivamente dal panorama industriale, lasciando il “timone” ai membri ancora interessati al business.

Tralasciando la genesi costitutiva della Società, anch’essa agevolata dal legislatore in talune situazioni, la gestione della liquidità ritratta dalla cessione, potrebbe presentare dei problemi laddove i Soci, nell’ambito di una gestione permeata da interessi personali, pongano in essere, avendone i poteri quali membri dell’organo amministrativo, operazioni che non siano nell’esclusivo interesse della Società.

Si ricorda, per contesto, che la liquidità ritratta dalla cessione in regime Pex di cui all’art.87 del TUIR risulta essere di gran lunga superiore rispetto alla corrispondente liquidità che il o i Soci persone fisiche avrebbero avuto a disposizione laddove avessero provveduto con una cessione diretta della partecipazione, scontando l’imposta sostitutiva del 26% sul plusvalore ritratto, contrariamente alla fiscalità del 1,2% scontato dalla Società con i benefici del predetto regime.

In altri termini laddove l’ingente liquidità non venga impiegata nel solo ed esclusivo interesse della Società e con logiche imprenditoriali proprie del veicolo, lasciando quindi spazio a spese ed investimenti posti in essere nel diretto interesse del o dei Soci, si correrebbe il rischio concreto di una condotta evasiva ex art. 37 comma 3 del DPR 600/1973.

Si pensi ad esempio ad investimenti immobiliari ed altri beni non necessariamente di valore che dovessero essere messi a disposizione del o dei Soci, piuttosto che ogni altra spesa più o meno ingente che, in difetto di inerenza, risulti di fatto a pieno ed esclusivo beneficio della compagine societaria.

Tuttavia, a fronte di un evento straordinario generatore di disponibilità liquidite più elevate per effetto dei benefici fiscali accordati alla Società, ci sono altre situazioni che potrebbero generare consistenti surplus finanziari ed incorrere nei medesimi rischi descritti in precedenza.

In altri termini quanto descritto in precedenza non rappresenta nient’altro che l’insidia più comune delle Società Holding, ovvero la gestione di comodo di un veicolo societario che, per efficienza fiscale, si trovi a detenere maggiori liquidità rispetto a quanto sarebbe accaduto con una detenzione diretta da parte della persona fisica.

Pertanto, percorrendo tale linea, i pericoli di una gestione di comodo potrebbero verificarsi anche nei casi di mera gestione statica di una partecipazione in una Società operativa, laddove la Holding, correttamente costituita, potrebbe avere ragione della sua esistenza in una riorganizzazione dei poli decisionali piuttosto che in una pianificazione successoria o una forma di protezione patrimoniale, obiettivi ai quali si affiancherebbe una efficiente pianificazione fiscale.

Nell’ambito quindi di una Società correttamente costituita, una situazione altrettanto comune ed insidiosa rispetto a quanto descritto in precedenza in tema di Pex, è quella della Holding che incassa periodicamente ingenti quantità di dividendi dalle proprie partecipate scontando, anche in tal caso, un’esigua fiscalità del 1,2% prevista dal regime proprio di detenzione, senza che tale liquidità venga impiegata nell’esclusivo interesse della Società o costituisca una forma efficiente di gestione delle esigenze finanziarie del gruppo.

Pertanto, che si tratti di liquidità ritratta dalla cessione di una partecipazione e costituente l’unico asset della Società oppure risorse ritratte dalla gestione della partecipazione, il o i Soci di una Holding dovranno sempre rispettare le logiche imprenditoriali di un veicolo che, se correttamente costituito, nasce sicuramente nell’interesse dei Soci ma non per il soddisfacimento diretto dei propri interessi che dovranno e potranno essere soddisfatti soltanto tramite la distribuzione di eventuali dividendi prodotti dalla Società nell’ambito una gestione imprenditoriale condotta nel proprio esclusivo interesse, scontando tuttavia una tassazione sostitutiva del 26% in capo al Socio e con ovvia diminuzione della reale disponibilità finanziaria.

In sintesi la Holding non potrà mai costituire un efficiente strumento di gestione patrimoniale laddove costituita per mera convenienza fiscale e gestita nell’interesse proprio del Socio, dovendo necessariamente considerare il presidio previsto dall’articolo 37 del DPR 600/1973 posto dal Legislatore italiano a tutela degli interessi erariali e collettivi affinché benefici fiscali accordati a tali tipologie societarie nell’ottica di un reimpiego di risorse finanziarie nel sistema produttivo, non si traducano, tramite uno schermo societario, in maggiori disponibilità per il o i Soci della stessa.

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