I CHIARIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA A SEGUITO DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N.18
l presente articolo vuole essere un approfondimento relativamente alle misure fiscali urgenti connesse alla emergenza epidemiologica da Covid-19, focalizzando i chiarimenti e le indicazioni operative fornite dalla Amministrazione Finanziaria con riferimento al periodo di sospensione dei termini per le istanze di interpello, il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi, gli accertamenti con adesione e la trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box. Dunque a tal fine ci si riferirà in particolare alle Circolari pubblicate dalla Agenzia delle Entrate nn. 4/E e 5/E del 20 marzo 2020, 6/E del 23 marzo 2020 e 7/E del 27 marzo 2020.Infine si elencheranno i chiarimenti forniti dalla Amministrazione Finanziaria con riferimento ai termini di pagamento ed alle attività di riscossione durante il periodo di sospensione tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.
CIRCOLARE N. 4/E – RIFERIMENTO ALL’ ARTICOLO 67 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18: CHIARIMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE SULLA TRATTAZIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI.
- interpello ordinario, interpello probatorio, interpello anti-abuso, interpello disapplicativo (regolati dall’art 11 della Legge n. 212/2000)
- interpello presentato dai contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo (ex art. 6 della Legge n. 128/2015)
- le istanze di interpello sui nuovi investimenti (ex art. 2 della Legge n. 147/2015)
CIRCOLARE N. 5/E – RIFERIMENTO AGLI ARTT. 83 E 68 DEL D.L. N. 18/2020: CHIARIMENTI IN MERITO AI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI.
CIRCOLARE N. 6/E – RIFERIMENTO AGLI ARTT. 83 E 67 DEL D.L. N. 18/2020: SOSPENSIONE DEI TERMINI E ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
CIRCOLARE N. 7/E – RIFERIMENTO ALL’ ART. 67 DEL D.L. N. 18/2020: CHIARIMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE SULLA TRATTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCORDO PREVENTIVO PER LE IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE AI FINI DEL C.D. PATENT BOX.
- gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (ex art. 31 ter del D.P.R. n. 600/1973)
- le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all’articolo 110, comma 7, secondo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, esclusivamente con riferimento alla procedura prevista dall’articolo 31-quater lettera c) del D.P.R. n. 600 del 1973 ossia quella relativa alla rettifica riconosciuta a seguito di istanza di parte
- la procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. patent box)
- qualora un contribuente abbia l’esercizio a cavallo d’anno e la chiusura del periodo d’imposta si verifichi durante il periodo di sospensione previsto dall’articolo 67, sarà possibile ottenere il riconoscimento degli effetti dell’accordo unilaterale o bilaterale di cui all’articolo 31–ter del D.P.R. n. 600 del 1973 per detto periodo d’imposta in chiusura, anche se l’istanza sia stata presentata dopo la chiusura dell’esercizio ma nel rispetto del periodo di sospensione previsto dal medesimo articolo 67
- nel caso di un contribuente ammesso a una procedura di accordo preventivo unilaterale che abbia la chiusura del periodo d’imposta ricadente nel periodo di sospensione previsto dall’articolo 67, qualora detta procedura sia giunta nella fase conclusiva dell’istruttoria già prima del periodo di sospensione, l’accordo che venga sottoscritto entro ottantacinque giorni (tale è la durata del periodo di sospensione) dal termine del periodo di sospensione, deve ritenersi efficace a partire dal periodo d’imposta che si è chiuso durante il periodo 8 marzo – 31 maggio 2020. A tal riguardo la procedura si intende giunta nella fase conclusiva quando, ad esempio, vi sia stato un accesso concordato e/o la condivisione tra l’Ufficio competente e il contribuente del metodo sui prezzi di trasferimento più appropriato al caso di specie, inclusa l’eventuale analisi di benchmark.
CHIARIMENTI IN MERITO A TERMINI DI PAGAMENTO E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE.
- con riferimento alla sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, i relativi pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione) in un’unica soluzione
- fino al 31 maggio 2020, saranno sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione
- sarà differito al 31 maggio 2020 la rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”
- nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 non sarà attivata alcuna procedura cautelare come un fermo amministrativo o una ipoteca o alcuna procedura esecutiva come ad esempio un pignoramento; qualora tali procedure fossero però state attivate in data precedente al periodo di sospensione, il contribuente può versare il relativo debito e richiedere la cancellazione della procedura anche durante il periodo di sospensione
- l’Agenzia delle Entrate Riscossione continuerà a lavorare le istanze di rateizzazione presentate prima dell’8 marzo 2020.
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