2020-04-03

I CHIARIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA A SEGUITO DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N.18

l presente articolo vuole essere un approfondimento relativamente alle misure fiscali urgenti connesse alla emergenza epidemiologica da Covid-19, focalizzando i chiarimenti e le indicazioni operative fornite dalla Amministrazione Finanziaria con riferimento al periodo di sospensione dei termini per le istanze di interpello, il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi, gli accertamenti con adesione e la trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box. Dunque a tal fine ci si riferirà in particolare alle Circolari pubblicate dalla Agenzia delle Entrate nn. 4/E e 5/E del 20 marzo 2020, 6/E del 23 marzo 2020 e 7/E del  27 marzo 2020.Infine si elencheranno i chiarimenti forniti dalla Amministrazione Finanziaria con riferimento ai termini di pagamento ed alle attività di riscossione durante il periodo di sospensione tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.

CIRCOLARE N. 4/E – RIFERIMENTO ALL’ ARTICOLO 67 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18:  CHIARIMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE SULLA TRATTAZIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI.

Risultano sospesi dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 i termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, con riferimento a:
  • interpello ordinario, interpello probatorio, interpello anti-abuso, interpello disapplicativo (regolati dall’art 11 della Legge n. 212/2000)
  • interpello presentato dai contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo (ex art. 6 della Legge n. 128/2015)
  • le istanze di interpello sui nuovi investimenti (ex art. 2 della Legge n. 147/2015)
Per tutte le istanze di interpello di cui sopra presentate nel periodo di sospensione (dall’8 marzo al 31 maggio 2020), i termini per la notifica della risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché di quello previsto per la relativa regolarizzazione, inizieranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (1° giugno 2020).
La presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita fino al 31 maggio 2020 esclusivamente a mezzo pec ovvero per i soggetti non residenti, i quali non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
Durante il periodo di sospensione, gli Uffici potranno inviare ai contribuenti le richieste di regolarizzazione delle istanze. In questo caso, sarà cura degli Uffici precisare nella predetta richiesta di regolarizzazione che il termine di trenta giorni entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare l’istanza, pena la sua inammissibilità, inizia a decorrere dal 1° giugno, con facoltà di presentare la documentazione richiesta anche prima di tale termine e, quindi, durante il periodo di sospensione.

CIRCOLARE N. 5/E – RIFERIMENTO AGLI ARTT. 83 E 68 DEL D.L. N. 18/2020: CHIARIMENTI IN MERITO AI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI.

Per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi è sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 il termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per il relativo pagamento delle somme dovute (sia in sede di acquiescenza ex art.15 del D.Lgs. n. 218/1997 sia a titolo di versamento provvisorio in caso di impugnazione ex 15 del D.P.R. n. 602/1973).
Ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento delle somme dovute ex lege, decorre dal 16 aprile.

CIRCOLARE N. 6/E – RIFERIMENTO AGLI ARTT. 83 E 67 DEL D.L. N. 18/2020: SOSPENSIONE DEI TERMINI E ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

Per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile ed allo stesso modo per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.
Ove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, risulta possibile dar seguito a tali esigenze mediante l’utilizzo di strumenti telematici (e-mail, contatti telefonici, videoconferenze).
La sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, non si applica al termine di venti giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione entro cui versare le somme (in unica soluzione o la prima rata) dovute per il perfezionamento dell’adesione, in base a quanto prescritto dalla legge.

CIRCOLARE N. 7/E – RIFERIMENTO ALL’ ART. 67 DEL D.L. N. 18/2020: CHIARIMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE SULLA TRATTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCORDO PREVENTIVO PER LE IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE AI FINI DEL C.D. PATENT BOX.

Risultano sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini previsti dalle disposizioni che disciplinano:
  • gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (ex art. 31 ter del D.P.R. n. 600/1973)
  • le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all’articolo 110, comma 7, secondo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, esclusivamente con riferimento alla procedura prevista dall’articolo 31-quater lettera c) del D.P.R. n. 600 del 1973 ossia quella relativa alla rettifica riconosciuta a seguito di istanza di parte
  • la procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. patent box)
Tali termini riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2020.
In analogia con quanto previsto per le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, le istanze di accordo preventivo unilaterali, bilaterali o multilaterali possono essere inviate per via telematica esclusivamente attraverso l’impiego di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, al seguente indirizzo: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it ovvero, esclusivamente per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria dc.gc.accordi@agenziaentrate.it (per le istanze di accordo preventivo unilaterali) o dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it (per le istanze di accordo preventivo bilaterali o multilaterali). In tali fattispecie, i termini per la notifica delle risposte da parte dell’Agenzia delle entrate previsti dalle relative disposizioni iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020.
Allo stesso modo, nel periodo di sospensione è possibile presentare istanze di patent box esclusivamente per via telematica mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Con riferimento a specifiche casistiche la Circolare specifica che:
  1. qualora un contribuente abbia l’esercizio a cavallo d’anno e la chiusura del periodo d’imposta si verifichi durante il periodo di sospensione previsto dall’articolo 67, sarà possibile ottenere il riconoscimento degli effetti dell’accordo unilaterale o bilaterale di cui all’articolo 31–ter del D.P.R. n. 600 del 1973 per detto periodo d’imposta in chiusura, anche se l’istanza sia stata presentata dopo la chiusura dell’esercizio ma nel rispetto del periodo di sospensione previsto dal medesimo articolo 67
  2. nel caso di un contribuente ammesso a una procedura di accordo preventivo unilaterale che abbia la chiusura del periodo d’imposta ricadente nel periodo di sospensione previsto dall’articolo 67, qualora detta procedura sia giunta nella fase conclusiva dell’istruttoria già prima del periodo di sospensione, l’accordo che venga sottoscritto entro ottantacinque giorni (tale è la durata del periodo di sospensione) dal termine del periodo di sospensione, deve ritenersi efficace a partire dal periodo d’imposta che si è chiuso durante il periodo 8 marzo – 31 maggio 2020.  A tal riguardo la procedura si intende giunta nella fase conclusiva quando, ad esempio, vi sia stato un accesso concordato e/o la condivisione tra l’Ufficio competente e il contribuente del metodo sui prezzi di trasferimento più appropriato al caso di specie, inclusa l’eventuale analisi di benchmark.
Con riferimento alle procedure di accordo per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box, il termine di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di accordo preventivo al fine di integrare la domanda con documentazione integrativa, qualora ancora pendente alla data dell’8 marzo 2020, è da considerarsi compreso nell’ambito di applicazione del periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
Durante il periodo di sospensione dei termini previsto dall’articolo 67, le strutture competenti dell’Agenzia delle entrate, potranno svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di accordo preventivo disciplinate dalla normativa oggetto della presente circolare ed in coerenza con la circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 e 6/E del 23 marzo 2020 è possibile proseguire l’interlocuzione tra gli Uffici competenti e i contribuenti, a distanza mediante l’utilizzo di strumenti telematici (e-mail, contatti telefonici, videoconferenze) senza che ciò comporti una rinuncia al periodo di sospensione.

CHIARIMENTI IN MERITO A TERMINI DI PAGAMENTO E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato i seguenti chiarimenti relativi a specifiche fattispecie:
  • con riferimento alla sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, i relativi pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione) in un’unica soluzione
  • fino al 31 maggio 2020, saranno sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione
  • sarà differito al 31 maggio 2020 la rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”
  • nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 non sarà attivata alcuna procedura cautelare come un fermo amministrativo o una ipoteca o alcuna procedura esecutiva come ad esempio un  pignoramento; qualora tali procedure fossero però state attivate in data precedente al periodo di sospensione, il contribuente può versare il relativo debito e richiedere la cancellazione della procedura anche durante il periodo di sospensione
  • l’Agenzia delle Entrate Riscossione continuerà a lavorare le istanze di rateizzazione presentate prima dell’8 marzo 2020.

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