2024-06-28

Il Regolamento europeo ed il disegno di legge italiano sull’intelligenza artificiale

Agnoli e Giuggioli Studio Legale

Avv. Daniele Bracchi  /  Avv. Giulio Giuggioli

 

Il prossimo 12 luglio verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Artificial Intelligence Act (AI Act), il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale che entrerà in vigore 20 giorni dopo, i.e. il 2 agosto 2024 (qui il link del testo in lingua italiana: https://www.key4biz.it/wp-content/uploads/2024/06/CONSIL_PE_24_2024_REV_1_IT_TXT.pdf ).

Con l’AI Act l’UE mira a garantire che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sia sicuro ed affidabile. A tal fine, l’AI Act rappresenta il primo quadro giuridico globale sull’AI a livello mondiale, con lo scopo di garantire la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone e fornire certezza giuridica alle imprese nei 27 Stati membri.

In via preliminare, si ritiene utile riportare qui il testo dei considerando (1), (4) e (5) dell’AI Act:

“(1) Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di AI) nell’Unione, in conformità dei valori dell’Unione, promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale (AI) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di AI nell’Unione, nonché promuovere l’innovazione.

(2) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente ai valori dell’Unione sanciti dalla Carta agevolando la protezione delle persone fisiche, delle imprese, della democrazia e dello Stato di diritto e la protezione dell’ambiente, promuovendo nel contempo l’innovazione e l’occupazione e rendendo l’Unione un leader nell’adozione di un’AI affidabile.

(4) L’AI consiste in una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che contribuisce al conseguimento di un’ampia gamma di benefici a livello economico, ambientale e sociale nell’intero spettro delle attività industriali e sociali. L’uso dell’AI, garantendo un miglioramento delle previsioni, l’ottimizzazione delle operazioni e dell’assegnazione delle risorse e la personalizzazione delle soluzioni digitali disponibili per i singoli e le organizzazioni, può fornire vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e condurre a risultati vantaggiosi sul piano sociale e ambientale…

(5) L’AI può nel contempo, a seconda delle circostanze relative alla sua applicazione, al suo utilizzo e al suo livello di sviluppo tecnologico specifici, comportare rischi e pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti fondamentali tutelati dal diritto dell’Unione. Tale pregiudizio può essere sia materiale sia immateriale, compreso il pregiudizio fisico, psicologico, sociale o economico. L’intento dell’AI Act consiste quindi sia nell’arginare e mitigare i possibili rischi legati all’utilizzo diffuso dell’intelligenza artificiale dotando, al contempo, l’Europa di un quadro normativo il più completo possibile finalizzato a favorire lo sviluppo e la crescita dell’AI in tutti i settori chiave sia dell’economia comunitaria che nella ricerca così da sfruttare più efficacemente le potenzialità offerte dall’AI e poter così migliorare i livelli di competitività su scala globale del sistema europeo nel suo complesso.”

Agli obiettivi di cui sopra sono destinate consistenti risorse, a cominciare da quelle del piano NextGenerationEU, che dovranno essere integrate con soldi sia pubblici che privati, in misura consistente (500 miliardi l’anno).

Per quanto concerne il processo di entrata in vigore dell’AI Act, a febbraio 2025 saranno applicabili le norme relative alle pratiche di AI vietate, mentre ad agosto 2025 dovrebbero entrare in vigore gli obblighi per i sistemi di AI con finalità generali. L’AI Act sarà quindi pienamente applicabile due anni dopo l’entrata in vigore e quindi a partire dai primi giorni di agosto 2026, con però diverse eccezioni relative a specifiche disposizioni normative per le applicazioni particolarmente rischiose. Infine, a tre anni dall’entrata in vigore, quindi in agosto 2027, saranno pienamente operativi gli obblighi per i sistemi considerati ad alto rischio (con applicabilità e.g. nella biometria, istruzione, occupazione lavorativa, accesso ai servizi essenziali, infrastrutture, giustizia). I sistemi di AI ad alto rischio saranno soggetti ad obblighi rigorosi prima di poter essere immessi sul mercato, come per esempio dotarsi di adeguati sistemi di valutazione e mitigazione del rischio, registrare le attività per garantire la tracciabilità dei risultati, essere muniti di documentazione dettagliata che fornisca tutte le informazioni necessarie sul sistema e sul suo scopo affinché le autorità competenti possano valutarne la conformità, dotarsi di misure di supervisione umana al fine di ridurre al minimo il rischio, garantire un elevato livello di robustezza, sicurezza e precisione.

L’AI Act seguirà un approccio basato sul rischio: maggiore sarà il rischio di causare danni alla società, più severe saranno le regole. La nuova regolamentazione sull’AI si applicherà solamente ad ambiti soggetti al diritto comunitario e prevede esenzioni, ad esempio, per i sistemi utilizzati esclusivamente per scopi militari e di difesa, nonché per scopi di ricerca.

Nel gennaio 2024 la Commissione europea ha lanciato un pacchetto sull’innovazione in materia di AI per sostenere le start-up e le PMI nello sviluppo di un’AI affidabile che sia conforme ai valori ed alle norme dell’UE. L’iniziativa, con il nome “GenAI4EU”, è finalizzata allo sviluppo di nuovi casi d’uso e applicazioni emergenti nei 14 ecosistemi industriali europei e nel settore pubblico. Le aree di applicazione includono robotica, salute, biotecnologie, produzione, mobilità, clima e mondi virtuali. Nell’ambito di “GenAI4EU è rilevante ricordare l’Ufficio europeo per l’AI, che è stato istituito all’interno della Commissione europea come centro di competenza in materia di AI e che costituisce la base per un unico sistema europeo di governance dell’AI; opererà dall’interno della Commissione con il compito di supervisionare l’applicazione e l’attuazione dell’AI Act di concerto con gli Stati membri. L’Ufficio europeo per l’AI sarà quindi il centro di competenze in materia di AI in tutta l’UE; svolgerà un ruolo chiave proprio nell’attuazione dell’AI Act, in particolare con riferimento all’AI per scopi generali, al fine di promuovere lo sviluppo e l’uso di un’AI affidabile e la cooperazione internazionale.

Al fine di garantire una corretta applicazione dell’AI Act verranno istituiti anche un panel scientifico di esperti indipendenti a supporto delle attività di contrasto, un comitato per l’AI con rappresentanti degli Stati membri per consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri nell’applicazione coerente ed efficace della legge sull’AI, un forum consultivo per le parti interessate con lo scopo di fornire competenze tecniche al comitato AI e alla Commissione.

Le sanzioni per le violazioni dell’AI Act sono fissate in percentuale del fatturato annuo globale della persona giuridica in questione nell’anno finanziario precedente o in un importo predeterminato, a seconda di quale sia il più elevato.

Ai fini di completezza, è doveroso richiamare anche le critiche che sono state indirizzate all’AI Act, accusato da alcuni osservatori di rappresentare l’ennesima iper-regolamentazione comunitaria a vantaggio delle multinazionali ed a danno degli operatori più piccoli che sarebbero in maggiore difficoltà nel rispettare questo nuovo ed ulteriore pacchetto di norme rispetto ai gruppi più grandi e strutturati.

 

In merito più specificatamente alla legislazione italiana sulla materia, il Governo italiano ha approvato con il Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2024 un disegno di legge–delega per l’introduzione di disposizioni in materia di intelligenza artificiale che è attualmente in esame da parte del Parlamento.

Il Governo ha precisato che il provvedimento non si sovrappone all’AI Act, bensì “ne accompagna il quadro regolatorio” in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il Regolamento comunitario è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso dell’intelligenza artificiale.

Nella futura legge ci sarà quindi una delega al Governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di AI (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari), la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori, il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di AI.

Il provvedimento individua criteri che dovranno regolare le opportunità che offrono le nuove tecnologie con i rischi legati al loro uso improprio.

La futura legge italiana sull’intelligenza artificiale detta quindi una strategia nazionale di intervento sull’AI, si applica alle autorità nazionali, contiene azioni di promozione dell’AI e norme di tutela del diritto d’autore e sanzioni penali per le violazioni.

La norma mira specificamente a promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie, migliorare le condizioni di vita dei cittadini e la coesione sociale, fornire soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica.

La legge prevede che l’Italia avrà le sue Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale le quali avranno il compito di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di AI; si tratta dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). AgID e ACN dovranno quindi assicurare l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi sia alla normativa nazionale che a quella comunitaria.

 

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