Incentivi per l'occupazione giovanile e femminile nella legge di bilancio 2021
A cura di Sergio Antonelli, Francesco Cattaneo e Giulia Maccioni
Il disegno di legge di bilancio 2021, che sarà tradotto in legge ed entrerà in vigore dal 1 gennaio, oltre a racchiudere una serie di provvedimenti che mirano a protrarre le misure intraprese sinora per garantire la stabilità economica del Paese durante la pandemia, introduce incentivi per favorire l’occupazione, in particolare quella giovanile e femminile.
Tra le principali novità introdotte in materia di lavoro vi sono la proroga delle integrazioni salariali con causale Covid-19 e la parallela estensione del divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021. In ambito previdenziale viene invece prorogato di un anno l’APE (Anticipo pensionistico) Sociale, mentre un’importante novità riguarda la possibilità di accedere a Opzione donna, con 35 anni di contributi e almeno 58 anni di età, maturati al 31 dicembre 2020.
Particolare importanza rivestono inoltre gli incentivi sul fronte dell’occupazione, volti a favorire nuove assunzioni, in particolare di giovani e donne.
In primo luogo vengono agevolate le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 36, tramite la previsione di un esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi. Potranno tuttavia accedere a tale agevolazione solamente quei datori che non abbiano proceduto nei sei mesi antecedenti l’assunzione, né nei nove successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di dipendenti con medesima qualifica e che siano impiegati nella medesima unità produttiva.
In aggiunta a ciò, anche sul fronte dell’occupazione femminile è previsto un esonero contributivo della portata del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, laddove le nuove assunzioni determinino un incremento netto del numero di dipendenti mediamente occupati rispetto all’anno precedente.
In entrambi i casi, sia laddove si proceda ad assumere lavoratori under 36 o dipendenti di sesso femminile, l’esonero contributivo sarà garantito entro un massimo mensile pari a € 500 ed un massimo annuo pari a € 6000.
Da ultimo è prevista un’estensione dell’agevolazione, sempre in termini di esonero contributivo pari al 30%, già prevista per le aree svantaggiate del meridione dal c.d. Decreto Agosto. Condizione necessaria per l’accesso all’esonero è che la prestazione lavorativa sia resa in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. A tale fine, come già chiarito anche dall’INPS, non rileva che la sede legale del datore sia ubicata in una regione diversa da quelle sopraelencate.
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