2020-07-14

L'ambito applicativo del divieto di licenziamento e la prestazione di disoccupazione NASpI in due recenti interventi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'INPS

A cura di Avv. Sergio Antonelli e Dott.ssa Margherita Piromalli

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’INPS si sono recentemente pronunciati sul divieto di licenziamento introdotto dall’articolo 46 del D.L. n. 18/2020, successivamente modificato dall’articolo 80 del D.L. n. 34/2020, fornendo chiarimenti in merito, rispettivamente, all’ambito applicativo di tale divieto e alla possibilità di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato in violazione della preclusione stabilita dalla legislazione emergenziale.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 298 del 24 giugno 2020, ha stabilito che nell’alveo del divieto di licenziamento debbano essere ricomprese tutte le ipotesi di recesso per giustificato motivo oggettivo, inclusa l’inidoneità sopravvenuta alla mansione. Tale interpretazione trova la sua giustificazione in due argomentazioni: (i) l’articolo 46 D.L. n. 18/2020 è una norma alla quale il legislatore ha volutamente conferito un carattere e una portata generali; (ii) la procedura di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione presuppone, al fine di poter essere considerata legittima, che il datore di lavoro abbia tentato di ricollocare il lavoratore in altre attività, equivalenti oppure inferiori, anche mediante un adeguamento dell’organizzazione aziendale: sarebbe proprio tale obbligo di repechage a rendere la fattispecie in esame assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e a ricomprenderla, dunque, nell’alveo del divieto in vigore sino al 17 agosto 2020.
L’INPS, con il messaggio n. 2261 del 1 giugno 2020, ha chiarito che i lavoratori che siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto, avranno la possibilità di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, essendo, quest’ultima, riconosciuta a tutti coloro che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione non rilevando “a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore“. Nonostante sia dunque possibile procedere all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI in presenza dei requisiti necessari, l’Istituto precisa che la relativa erogazione sarà effettuata con riserva di ripetizione qualora il lavoratore, a seguito di un eventuale contezioso giudiziale o stragiudiziale, venga successivamente reintegrato nel posto di lavoro. A tal riguardo, sarà onere del lavoratore stesso comunicare all’INPS l’esito del giudizio ed eventualmente procedere alla restituzione di quanto erogato. Similmente, nel caso in cui il datore di lavoro proceda alla revoca del recesso e alla contestuale richiesta di cassa integrazione per il lavoratore precedentemente licenziato, così come previsto dall’articolo 80 D.L. 34/2020, l’Istituto potrà recuperare quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità di disoccupazione NASpI.

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