Legge di Bilancio 2023: Esoneri Contributivi
A cura di Avv. Enzo Pisa e Avv. Elena Bissoli
La legge n. 197 del 29.12.2022, c.d. “Legge di Bilancio 2023”, ha introdotto e prorogato talune ipotesi di esonero contributivo per i datori di lavoro al ricorrere di determinati presupposti.
Nello specifico, i datori di lavoro potranno fruire di tale beneficio nel caso in cui assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato o trasformino rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato lavoratori d’età inferiore ai trentasei anni, donne c.d. “svantaggiate” e soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza.
Al fine di favorire l’occupazione giovanile, tale legge ha previsto, all’art. 1, c. 297, l’esonero contributivo per i datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato che intervengano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023; l’incentivo riguarda i soli lavoratori che al momento dell’assunzione o della trasformazione del rapporto non abbiano ancora compiuto trentasei anni ed a condizione che essi non siano mai stati occupati in precedenza con contratti a tempo indeterminato col medesimo o altro datore di lavoro; l’esonero contributivo s’applica integralmente sino al limite massimo di 8.000€ annui da riparametrare e applicare su base mensile.
Circa, invece, il beneficio contributivo stabilito dal successivo c. 298 dello stesso art. 1, esso è riconosciuto in caso di nuove assunzioni di donne lavoratrici c.d. “svantaggiate”; si considerano tali le donne con un’età anagrafica d’almeno cinquant’anni e disoccupate da oltre dodici mesi, le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europea, le donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settore economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e le donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.; anche per le donne c.d. “svantaggiate” l’agevolazione opera integralmente entro il medesimo limite massimo annuo e la sua durata è di dodici mesi in caso d’assunzione a tempo determinato e di diciotto mesi se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato (in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, la durata massima del beneficio contributivo non può superare complessivamente il periodo di diciotto mesi).
Con riferimento all’ultima ipotesi d’esonero contributivo, stabilita dal c. 294 dell’art. cit., il beneficio è rivolto ai datori di lavoro che, nel corso del corrente anno, assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato o trasformino un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato dei soggetti beneficiari del c.d. reddito di cittadinanza; la durata del beneficio è di dodici mesi e consiste nell’esonero dal versamento del 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 € annui riparametrati e applicati su base mensile.
Infine, si precisa che tutte le suddette agevolazioni risultano essere subordinate all’autorizzazione della Commissione Europea.
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