MENICHETTI
La Circolare n. 6/2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro e il regime di solidarietà dell’appalto esteso oltre i confini del rapporto di subfornitura
[1] https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/INL-Circolare-n-6-del-29032018-estensione-responsabilita-solidale.pdf
A cura di Enrico Togni e Mirco Broggiato
Lo scorso 6 dicembre, con sentenza n. 254/2017, la Corte Costituzionale decideva in senso negativo una questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003, offrendo però della medesima norma un’interpretazione costituzionalmente orientata (non effettuata dai Giudici remittenti) che estendeva anche al committente di un rapporto commerciale di subfornitura la responsabilità solidale che sino a quel momento, stando alla lettera della disposizione, era propria del solo imprenditore appaltante.
Da qualche mese a questa parte, quindi, anche l’imprenditore che esternalizza una fase del ciclo produttivo della propria impresa per mezzo del rapporto di subfornitura (la subfornitura si differenzia dall’appalto, come già chiarito in varie occasioni passate dalla medesima Consulta, in ragione del controllo diretto e integrale sulla esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committente), è da ritenersi direttamente responsabile, in solido con il subfornitore, dei crediti retributivi e contributivi che quest’ultimo ometta di versare ai propri lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi dallo stesso incaricati per l’esecuzione della commessa.
Ciò che si vuol mettere in luce in questo intervento, tuttavia, è l’argomento addotto dalla Consulta a motivo dell’estensione del regime di responsabilità solidale, meglio spiegato nell’esigenza di estendere la predetta garanzia “a tutti i livelli del decentramento” e ciò ai fini della “tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta”. Da un simile assunto, infatti, già i primi interpreti della sentenza avevano intravisto l’emergere di un principio generale applicabile, in astratto, a tutti i rapporti commerciali che presuppongono l’impiego del c.d. “lavoro indiretto”, con conseguente estensione della responsabilità solidale oltre il rapporto di fornitura, ovvero a qualsiasi imprenditore che “utilizzi indirettamente” il lavoro dei dipendenti di un’altra impresa.
Ebbene, a distanza di pochi mesi dalla sentenza dello scorso 6 dicembre, si è già avuto modo di assistere a una nuova applicazione estensiva del surriferito principio.
In una recente circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (circolare n. 6 del 29.03.2018), infatti, l’Agenzia, proprio ragionando sull’argomento portante della sentenza resa dalla Consulta, è pervenuta a estendere il campo d’applicazione della responsabilità solidale ex art. 29, co. 2, d.lgs. 276/2003 anche ad altri e ulteriori rapporti (differenti dalla subfornitura) ove un imprenditore utilizzi indirettamente il lavoro dei dipendenti di un altro imprenditore, quali i rapporti tra consorzio e società consorziate e le ipotesi di distacco interno ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003.
Anche solo a soffermarci sullo strumento del distacco (mezzo di esternalizzazione molto diffuso) e a considerare che per tale istituto la legge non prevede alcun meccanismo di tutela del lavoratore riconducibile alla responsabilità solidale tra distaccante e distaccatario (a differenza di quanto avviene negli appalti ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003), si possono ben comprendere, allora, le rilevanti e imminenti conseguenze pratiche che potrebbero scaturire da un simile orientamento, posto che la circolare dell’Agenzia, seppur priva di valore normativo (vd. Cass. 23031/2017 e Cons. di Stato, 986/2017), fornisce comunque indicazioni orientative al personale ispettivo; con l’effetto che detto personale, per il caso di rilevato omesso soddisfacimento di crediti retributivi e contributivi di personale distaccato, potrebbe ora dar corso a diffide accertative direttamente nei confronti di società committenti/distaccatarie.
Tenuti a mente questi possibili effetti pratici derivanti dall’applicazione dei principi rassegnati nella circolare INL n. 6 dello scorso 29.03.2018, può essere opportuno, quindi, per quegli operatori economici che si trovino ad assumere il ruolo di committente/distaccatario, convenire nei loro contratti commerciali tutele idonee a garantire una maggiore responsabilizzazione del distaccante, ovvero meccanismi contrattuali di manleva idonei a ridurre il rischio che quest’ultimo accumuli ingenti esposizioni debitorie nei confronti dei dipendenti distaccati, oltre che degli enti previdenziali. Tra gli strumenti di cautela approntabili in tal senso, si possono annoverare ad esempio le garanzie fideiussorie, l’accantonamento di una quota del corrispettivo al fine di coprire eventuali inadempienze del distaccante, oppure la semplice richiesta di prova circa l’avvenuto pagamento di retribuzioni e contributi (prova a cui si condizionerebbe il pagamento del rimborso delle spese sostenute dal distaccante). Trattasi cioè delle comuni cautele che già ricorrono nei contratti commerciali d’appalto e che si consiglia di attuare onde contenere il rischio per il committente di dover rispondere personalmente dei crediti retributivi e contributivi non versati dall’appaltatore ai propri lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi dallo stesso incaricati per l’esecuzione della commessa.
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