MENICHETTI
Riforma Rordorf: nuove prospettive per la disciplina della crisi d’impresa
A cura di Andrea Abati
Dopo le molteplici novelle degli ultimi anni in tema di diritto fallimentare, il Legislatore è nuovamente intervenuto con la legge delega n. 155/2017 (c.d. “Riforma Rordorf”), dando mandato al Governo di riformare le discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Trattasi d’una riforma di carattere sistematico, che mira all’introduzione di un testo unico della crisi d’impresa, contenente un riassetto generale delle procedure concorsuali, di composizione delle crisi da sovraindebitamento e del sistema dei privilegi e garanzie.
La legge delega si pone, quindi, in soluzione di continuità rispetto al precedente testo del 1942, intervenendo già a livello semantico, andando a mutare il linguaggio normativo sostituendo il termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale” (art. 2, lett. a).
Nel seno, poi, della più ampia distinzione tra crisi finanziaria e crisi economica, riferendosi la prima ad una situazione d’insolvenza tendenzialmente risolvibile, e la seconda, ad una situazione di gestione non più economica dell’attività d’impresa tendenzialmente definitiva, la nascente disciplina dovrà distinguere tra i concetti di “stato di crisi” e “insolvenza”, intendendo la prima come situazione di probabile futura insolvenza e la seconda, invece, di conclamata insolvibilità (art. 2, lett. c).
Ciò dovrà servire da filtro per distinguere le situazioni di sofferenza irreversibili da quelle reversibili, per poter, poi, privilegiare la trattazione di quelle proposte volte a superare la crisi assicurando la continuità aziendale, ricorrendo invece alla liquidazione giudiziale solo nel caso manchi la proposta di un’idonea soluzione alternativa (art. 2, lett. g).
Seguendo questa impostazione concettuale e con l’obiettivo di snellire e velocizzare le procedure, tra le principali novità si segnalano la delega al Governo per l’adozione di un unico e celere modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi e d’insolvenza del debitore (art. 2, lett. d), l’introduzione di misure volte a semplificare e uniformare la disciplina dei riti speciali prevista in materia concorsuale (art. 2, lett. h) e la riduzione della durata e dei costi delle procedure, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione (art. 2, lett. l).
Un ulteriore tema su cui la nuova disciplina dovrà intervenire portando uniformità e chiarezza, è quello dei contrasti giurisprudenziali originatisi nei solchi interpretativi dell’attuale disciplina (art. 2 lett. m); invero, sarà compito del Legislatore delegato riformulare le disposizioni che hanno dato vita ai suddetti conflitti interpretativi ed in tale ottica, al fine d’assicurare maggiore uniformità negli orientamenti giurisprudenziali, dovrà essere assicurata la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale (art. 2, lett. n), attribuendo alle Sezioni specializzate dei Tribunali la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione (art. 2, lett. n., 1).
Degna di menzione è, poi, la previsione d’una procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, la cui natura non giudiziale e astrattamente confidenziale consentirà, senza gravare sugli organi giurisdizionali, di far emergere le situazioni primordiali di crisi e risolvere nell’insorgenza i problemi economici e finanziari delle imprese (art. 4).
Il compito di gestire la procedura di allerta sarà devoluto a un apposito organismo istituito presso ogni Camera di Commercio, che interverrà su istanza del debitore medesimo, con il riconoscimento allo stesso di strumenti premiali sia sul piano economico che sul piano della responsabilità personale nell’ipotesi in cui abbia attivato la procedura tempestivamente (art. 4, lett. h) ovvero su richiesta degli organi di controllo dell’impresa in crisi ovvero ancora su richiesta di creditori pubblici qualificati, quali, ad esempio, gli Enti previdenziali e l’Agenzia delle Entrate (art. 4, lett. b).
La procedura prevede che nel termine massimo di sei mesi, tramite l’assistenza del predetto organo, il debitore ed i creditori raggiungano un accordo, in difetto del quale – e in presenza dello stato di insolvenza – verrà data notizia al Pubblico Ministero, affinché promuova il giudizio volto ad accertare l’effettiva insolvibilità (art. 4, lett. b).
Senza pretese di esaustività, si segnalano la previsione di un’apposita disciplina di gestione della crisi e dell’insolvenza per i gruppi d’imprese (art. 3, lett. a), l’estensione della procedura della crisi da sovraindebitamento anche ai soci illimitatamente responsabili della società fallite (art. 5, lett. d), la riforma della procedura di concordato preventivo, con particolare riferimento alla limitazione dei concordati liquidatori (art. 6, lett. a), all’individuazione d’un massimo ai compensi dei professionisti incaricati (art. 6, lett. c), all’attribuzione di poteri al tribunale per la verifica della fattibilità del piano concordatario (art. 6, lett. e) ed all’eliminazione dell’adunanza dei creditori (art. 6, lett. f), nonché la revisione dei privilegi, “con l’obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l’ordine delle cause legittime di prelazione” (art. 10), l’introduzione di nuove forme di garanzie possessorie (art. 11), anche maggiori garanzie in favore degli acquirenti d’immobili da costruire attraverso l’obbligo dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, a pena di nullità, per l’atto di trasferimento non immediato della proprietà, al fine di assicurare il controllo del notaio circa l’obbligo di stipulazione della fideiussione, senza la quale il contratto diventa nullo (art. 12).
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