2018-04-20

PANOZZI

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A cura di Marco Panozzi

Strumenti di recupero del credito

Come anticipato con il commento già pubblicato sul tema del recupero crediti in Spagna andiamo qui di seguito a vedere quali siano nel dettaglio gli strumenti utilizzabili ed adottabili nei diversi casi di specie.

1) Juicio monitorio. E’ un procedimento accelerato e sommario che ha come finalità primaria il pronto recupero del credito; l’altra finalità è il rapido ottenimento di un titolo esecutivo con il quale poi promuovere una esecuzione forzata nei confronti del debitore (deudor), qualora questi non saldi il debito, nonostante la richiesta di pagamento giudiziale. La ingiunzione di pagamento (requerimiento de pago) viene emessa e notificata dall’organo giudiziale (in Italia alla notifica deve provvedere l’avvocato del creditore) al debitore al quale viene intimato di pagare entro 20 giorni. In Spagna il procedimento è di recente istituzione. E’ nato solo nel 1999 e, per giunta, esso si riferiva inizialmente solo alle somme non riscosse, relative agli oneri condominiali; poi è stato esteso alle transazioni commerciali con limite iniziale massimo di 30.000 euro, successivamente elevato a 250.000 Euro. Solo dal 2011 è decaduto ogni limite di importo. Questo procedimento può essere azionato attraverso una “peticion del acreedor” quando si sia in presenza di una “deuda dineraria, liquida, determinada, vencida y exigible” (debito di denaro liquido, determinato, scaduto ed esigibile). Qui abbiamo altra differenza tra il procedimento italiano e quello spagnolo. In Spagna si può richiedere ingiunzione solo per somme di denaro, e non, invece, per corresponsione o consegna di cose fungibili o di una cosa mobile determinata; né può essere richiesta una somma di denaro in sostituzione della cosa fungibile, come invece può avvenire in Italia. Altra differenza con il procedimento italiano è che non necessita la rappresentanza del procurador, né l’assistenza del abogado (sebbene sia consigliabile) e conseguentemente il giudice non può porre mai a carico del debitore le spese legali eventualmente occorse al creditore per presentare la domanda (neppure nel caso egli sia rappresentato o assistito da un professionista). La parte deve presentare personalmente la propria domanda su di un modulo già predisposto. Deve inoltre accludere i documenti comprovanti il credito ai sensi dell’art. 812 della Ley de Enjuiciamento Civil (L.E.C). Si tratta di documenti firmati o timbrati dal debitore o comunque di provenienza del debitore stesso (art. 812 1.1 LEC); oppure fatture, bolle di consegna o certificazioni, anche di formazione unilaterale del creditore (art. 812 1.2 LEC) purchè conformi alla natura del rapporto sottostante; oppure attestanti rapporto duraturo con il debitore (art. 812 2.1 LEC). Il segretario giudiziale che riceve il ricorso, esamina la documentazione e, se la ritiene un principio di prova conforme a quanto richiesto dalla legge, emette un “requerimiento de pago”.

Infine va annotato che, quando trattasi di rapporto tra soggetto considerato “professionista” (cioè imprenditori, banche, assicurazioni, o esercenti attività professionali) e un consumatore privato, il segretario deve trasmettere la documentazione al giudice affinché questo verifichi se nel contratto intercorrente tra soggetti, e posto a fondamento della richiesta di pagamento, siano contenute clausole da considerarsi abusive o che in qualche modo ledano la tutela del consumatore. Anche questa è una differenza con il procedimento monitorio italiano e risulta probabilmente determinata dal fatto che, il procedimento monitorio spagnolo, di recente istituzione, è entrato in vigore dopo la emanazione della direttiva europea 93/13 che si occupa di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e dunque appare frutto anche di una generale e più diffusa sensibilità verso il tema specifico.

La competenza è del tribunale ordinario del luogo dove risiede il debitore (Juzgado de primera istancia e non tribunal mercantil) per tutte le domande relative a crediti civili e commerciali, mentre per gli oneri condominiali è competente il tribunale del luogo dove si trova la finca urbana (immobile). E’ competente anche il juez de paz ma per importi ridottissimi non superiori a 90 Euro. Anche in Italia c’è una competenza per valore ripartita tra Tribunale (superiore ad € 5.000,00) e Giudice di Pace. Più marcata è la differenza per ciò che attiene alla competenza territoriale. In Italia, infatti, tale competenza è multipla. Può essere alternativamente il foro dove è sorta o debba eseguirsi la obbligazione oppure, quello del debitore, quello del creditore o, infine, quello contrattualmente pattuito tra le parti (nei casi in cui il foro sia derogabile). Ulteriore differenza, alla quale già abbiamo fatto cenno, è che in Spagna la “peticion inicial” (il ricorso) viene esaminata dal secretario judicial (segretario giudiziale) e non dal juez (giudice), se non nei casi sopra segnalati. Ill juez però è chiamato ad esaminare la domanda quando il segretario giudiziale la ritenga totalmente infondata. In tali casi se il giudice concorda con il segretario, la domanda è rigettata (desestimada). Se, invece, ciò che non risulta corretto è l’importo richiesto, allora il giudice propone al creditore l’importo che ritiene giusto. A questo punto, se il creditore lo accetta, viene emesso un requerimiento de pago per il nuovo importo; se il creditore non lo accetta nei 10 giorni o, se rifiuta la correzione, il procedimento si estingue. Breve inciso: la figura del secretario judicial, oggi denominato anche letrado de Aministracion per effetto della riforma del 2015, è una figura particolare ed ibrida. Ha funzioni comuni, in parte ai nostri Cancellieri, in parte ai nostri Giudici, ed in parte ai nostri ufficiali giudiziari.

Una volta che la ingiunzione sia notificata al debitore si potranno verificare tre ipotesi: che il debitore paghi entro il termine concesso di 20 giorni (al creditore o al tribunale), e in tal caso il giudizio si archivia e si estingue definitivamente. Che il debitore non paghi e non contesti la domanda e dunque il procedimento monitorio si archivia ma il creditore può, in tal caso iniziare la esecuzione nei confronti del debitore, previa domanda di emissione di titolo esecutivo. Infine può accadere che il debitore contesti e si opponga alla domanda, nel qual caso il creditore, una volta ricevuta la opposizione, ha tempo 30 giorni per iniziare il procedimento di accertamento relativo alla opposizione stessa (altra differenza con la procedura prevista in Italia dove invece il procedimento di opposizione lo inizia il debitore che propone la opposizione stessa). Attenzione perché la fase che si apre con l’opposizione necessita anche in Spagna dell’intervento di avvocato e procuratore, se il valore della domanda (ossia la cuantia) supera i 2000 euro. Il giudizio di opposizione poi si svolge nelle forme di un giudizio verbale o un giudizio ordinario, a seconda che la “cuantia” superi o meno i 6000 euro, salvo che non si tratti di crediti per affitto od oneri condominiali, poiché, in questo caso, la opposizione, a prescindere dall’importo, procede comunque con un juicio verbal. Faremo poi cenno più specifico ai due tipi di procedimento, ordinario e verbale. Per effetto della riforma del 2015, la opposizione deve essere fondata e motivata. Prima era sufficiente la mera contestazione senza particolari crismi, né forme. In caso di opposizione per crediti superiori a 6.000,00 euro, il creditore dunque come detto ha tempo 30 giorni per iniziare la causa di opposizione attraverso un giudizio ordinario. Se non lo fa, il procedimento si archivia e il creditore viene anche condannato alle spese di giustizia. Quando invece l’opposizione si riferisce a somme inferiori a 6.000,00 euro, il creditore venuto a conoscenza dell’opposizione avrà tempo 10 giorni per fare le proprie controdeduzioni e per sollecitare “la vista” ossia la udienza di comparizione, cosa quest’ultima che può fare anche il debitore nella sua opposizione. La fase di opposizione necessita come detto di abogado e procurador qualora l’importo superi i 2.000 euro. Un breve inciso, riferito all’intrapresa del giudizio monitorio. Se il letrado (o secretario) non riesce a notificare il requerimiento de pago al debitore, pronuncia un decreto di archiviazione e il creditore dovrà a quel punto reperire altro indirizzo del debitore e avviare altro procedimento presso quel “juzgado” che risulterà competente.

2) Juicio cambiario. Questo è un procedimento molto rapido e snello cui si può accedere se il credito è fondato su “cheque”, “letra de cambio” o “pagarè”. È competente il “juzgado de primera istancia” presso cui risiede il debitore, o uno dei debitori se il titolo contenga più sottoscrizioni. Il secretario judicial che riceve la istanza, esamina la documentazione ed emette un requerimiento de pago che notifica al debitore; gli intima quindi di pagare entro un “plazo” (termine) di 10 giorni, disponendo al contempo un sequestro (embargo) preventivo dei beni del debitore. El secretario judicial stesso ricerca i beni mediante apposita banca dati. Il debitore può opporsi alla domanda entro 5 giorni dalla notifica disconoscendo la firma; oppure può opporsi nel termine di 10 giorni per questioni diverse rispetto al disconoscimento della firma. Nel caso di opposizione in punto di disconoscimento di firma, il segretario giudiziale può anche revocare immediatamente l’embargo. Il segretario comunque chiamerà le parti ad una “vista” (cioè una udienza) nel termine massimo di 20 giorni dal momento del deposito di opposizione. La causa che ne seguirà sarà sempre nelle forme del giudizio verbale a prescindere dall’importo. Il debitore potrebbe anche decidere di pagare, nel qual caso il procedimento si estingue e l’embargo viene svincolato. Attenzione perché i titoli di cui sopra, cioè cheque, pagarè, letra de cambio debbono essere conformi alla legge spagnola, per cui, se si è in possesso di assegni o cambiali emessi in Italia, risulta necessario agire qui, per il tramite di un procedimento monitorio, o un giudizio ordinario o, infine, un procedimento monitorio europeo o di modesta entità, a seconda del valore superiore o inferiore a 5.000,00 euro. Non sarebbe, invece, opportuno agire semplicemente tramite notifica di atto di precetto dall’Italia, poiché essendo questo solo un atto di parte privo, per così dire, di un accertamento e di una sanzione del credito da parte di un organo giudiziale, risulterebbe in concreto non esperibile l’azione esecutiva in territorio straniero. Nel juicio cambiario spagnolo è necessaria la presenza di avvocato e procuratore, sia nella fase di intrapresa che nella fase di eventuale opposizione che, come detto, segue le forme del juicio verbal.

3) Procedimento monitorio europeo. Il procedimento monitorio europeo è stato introdotto nel 2006 contemporaneamente in tutti gli Stati membri, esclusa la Danimarca. Esso è un procedimento alternativo e non sostitutivo, rispetto ai procedimenti presenti nei vari singoli Stati. Si può accedere al procedimento monitorio europeo per crediti derivanti da obbligazioni civilistiche o commerciali (restano esclusi quelli derivanti da questioni matrimoniali e quelli in materia fiscale). La condizione è che si tratti di obbligazioni insorte tra soggetti di cui almeno uno risieda in uno stato membro UE diverso dallo Stato membro in cui si trovi l’organo giudiziario investito della domanda. La domanda va compilata su apposito modulo e non si deve accludere alcun documento giustificante il credito, ma semplicemente si deve solo descrivere compiutamente il fatto e la causale che giustifica la richiesta. Il giudice ha tempo 30 giorni per emettere il decreto ingiuntivo che viene notificato al debitore. Il modulo è in doppia lingua. Le parti riempite dal ricorrente sono scritte nella lingua del paese in cui si trova l’organo giudiziale investito. Il debitore ha 30 giorni di tempo dalla notifica per pagare o per opporsi e può farlo anche solo semplicemente contestando la domanda senza addurre ulteriori motivazioni. Sino alla fase qui descritta, non è richiesta la presenza, né l’assistenza di professionisti (anche se è consigliabile). Se il debitore propone opposizione, si seguono le regole vigenti nello stato cui appartiene l’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento. In Spagna, secondo i criteri che abbiamo visto prima potrebbe perciò aprirsi una fase di giudizio verbale o di giudizio ordinario, a seconda della entità del credito e potrebbe essere o meno necessaria la nomina di procuratore e avvocato. In Italia, invece, si apre una fase di processo ordinario a cognizione piena dinanzi al giudice di pace o al tribunale, a seconda che il valore superi o meno i 5.000 euro. Il procedimento di opposizione tuttavia si apre solo se il ricorrente non chieda, egli stesso, in presenza di opposizione che il procedimento si archivi definitivamente. Nel caso invece, molto probabile, in cui il ricorrente insista nella domanda si aprirà la fase di opposizione. Nel caso in cui invece, ab initio, la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo europeo venga rigettata dall’organo giudiziale adito, tale pronuncia non sarà impugnabile. Tuttavia, il ricorrente potrà, se lo ritiene, proporre la stessa domanda attraverso il procedimento monitorio ordinario o altro procedimento consentito dalla legge del proprio paese. Infine, può accadere che il giudice modifichi l’importo rispetto alla richiesta fatta dal ricorrente. In tal caso ne dà notizia al creditore. Se questo accetta, il decreto viene emesso per quell’importo; se non accetta il decreto viene rigettato definitivamente. Tutto quanto sopra viene esplicitato all’interno di un preciso formulario (predisposto in doppia lingua) che si trova presso i tribunali dei vari stati dell’Unione e che hanno tutti la medesima configurazione. Pertanto, nel formulario A avremo l’identificazione delle parti, l’importo del credito, l’oggetto, la descrizione della prova etc. Il formulario B è riservato ad eventuali rettifiche o integrazioni della domanda se richieste dal giudice. Il formulario C è riservato alla modifica dell’importo proposto dal giudice. Il formulario E è riservato alla ingiunzione di pagamento del giudice. E così via fino al formulario G, riservato alla dichiarazione di esecutività del decreto, ove il debitore non abbia proposto opposizione né abbia pagato.

 4) Procedimento europeo per controversie di modesta entità (proceso de escasa cuantia). E’ un procedimento di carattere europeo e rappresenta perciò, come il procedimento monitorio europeo, un’alternativa ai procedimenti previsti dalle legislazioni di ogni stato membro, in questo caso specifico, per importi di modesta entità. E’ stato introdotto con Regolamento del 2007 ma è entrato in vigore il 01/01/09. Il giudice si pronuncia sulla domanda presentata dal ricorrente emettendo un provvedimento che viene notificato al debitore all’estero. Qualora il debitore non si opponga, né paghi nei termini di legge previsti che sono 30 giorni dalla notifica, il provvedimento giudiziale diverrà definitivamente esecutivo in tutti gli Stati membri, esclusa la Danimarca. Non c’è possibilità che tale provvedimento possa essere rifiutato dalle autorità dello Stato membro del debitore destinatario, salvo il caso che sulla medesima questione non si sia già pronunciato, in precedenza, un organo giudiziario del medesimo Stato. Il presupposto per la intrapresa del procedimento, che lo rende peculiare, è che si tratti di crediti esistenti tra soggetti residenti in paesi diversi, per un importo che non superi i 5.000€ (ciò per effetto della riforma del 14 luglio 2017 che ha innalzato l’importo rispetto al precedente limite di 2.000€). Non necessita l’intervento dell’avvocato (quantunque sia consigliabile). La parte ha solo l’onere di presentare la domanda presso l’ufficio competente, che in Italia corrisponde al giudice di pace (salvo non si tratti di materie riservate al Tribunale). La parte ha l’onere di riempire il modulo apposito nella lingua del paese dove si trova l’organo giudiziario. Trattasi di un modulo prestampato in doppia lingua del debitore e del creditore. Il procedimento, più che altro, ha trovato sino ad oggi applicazione in tema di risarcimento danni da vacanza rovinata e dunque nei confronti di operatori turistici e/o compagnie aeree straniere. Tuttavia è probabile che l’innalzamento del limite fino a 5.000 € allarghi gli ambiti nei quali il procedimento potrà essere utilizzato. La domanda presentata dalla parte deve essere corredata da documenti giustificativi e, una volta esaminata, il giudice di pace, se la ritiene corretta, emette un provvedimento sanzionatorio del credito. In ogni caso, ciò deve avvenire entro 14 giorni dal deposito della domanda stessa. Il provvedimento del giudice viene notificato, ad opera dell’ufficio del Giudice stesso, al debitore nella lingua dello Stato cui appartiene l’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento. Il debitore ha 30 giorni di tempo dalla notifica per opporsi o per pagare. Qualora il debitore dovesse proporre opposizione il giudice ha 30 giorni di tempo per decidere. Entro detto termine, però, egli potrebbe invece richiedere chiarimenti, prove o fissare una comparizione delle parti. Una volta espletate tali eventuali attività il giudice ha di nuovo 30 giorni per decidere. Il procedimento è piuttosto rapido e poco costoso. La sentenza che viene emessa è, come già precisato, esecutiva, anche nel paese del debitore. Essa può tuttavia essere impugnata, ma solo se la legge del paese presso cui è incardinato il procedimento lo consenta. La esecutività nel paese straniero di appartenenza del debitore può essere invece negata o sospesa solo per ragioni del tutto eccezionali.

5) Procedimento monitorio italiano. Relativamente a somme per le quali un soggetto italiano sia creditore nei confronti di un soggetto residente in Spagna, è anche possibile richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo in Italia secondo la nostra normativa interna, ai sensi degli artt. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, cioè per somme di denaro, cose fungibili e cose mobili determinate. Inoltre lo si può chiedere per somme di denaro in conversione di cose fungibili che siano riconducibili a listini di prezzo o comunque per somme che risultino proporzionate con il valore delle cose stesse. Una volta emesso esso dovrà essere notificato al debitore spagnolo in doppia lingua (pertanto occorre una traduzione giurata) e, in caso di opposizione, si aprirà su istanza del debitore un procedimento ordinario secondo la normativa italiana che terminerà con una sentenza la quale, ove favorevole al ricorrente, dovrà essere da questi notificata al debitore straniero ancora in doppia lingua. Quanto alla eventuale successiva fase di esecuzione riferita alla sentenza emessa o al decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, si dovrà necessariamente procedere ad avanzare richiesta agli organi di esecuzione spagnoli (se il debitore è spagnolo, altrimenti a quelli dello Stato membro UE di appartenenza del debitore) senza necessità della procedura di riconoscimento (cosiddetto exequatur) che invece fino a pochi anni fa risultava inderogabilmente richiesto. Solo in casi del tutto eccezionali il giudice straniero può sospendere o paralizzare l’efficacia esecutiva di una sentenza emessa dal giudice italiano. Quanto sopra vale, come detto, in tutti i paesi dell’Unione esclusa la Danimarca, mentre per i paesi extra-UE valgono i trattati internazionali, stipulati per lo più con una logica di reciprocità. In genere è richiesto il riconoscimento (exequatur). Tornando all’Unione, è necessario precisare che vigendo il principio della litispendenza, un procedimento che venga intrapreso in Italia, dopo che altro procedimento avente il medesimo “petitum”, “causa petendi” e parti sia stato eventualmente intrapreso in altro stato membro (anche attraverso un diverso procedimento), quello intrapreso per secondo dovrà essere sospeso, mentre proseguirà la causa intrapresa per prima e la sentenza risulterà vincolante per tutte le parti in causa, essa quindi  avrà efficacia esecutiva e potrà essere posta in esecuzione.

6) Altri procedimenti. In aggiunta ai procedimenti sommari e “brevi” di cui sopra, esistono, sia in Italia che in Spagna, procedimenti ulteriori e diversi più complessi e talvolta a cognizione piena, che tratteremo in un successivo commento.

 

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