RUCELLAI & RAFFAELLI
Tutela rafforzata del know-how e delle informazioni aziendali riservate
alla luce del D.lgs. n. 63/2018
di Avv. Enrico Sisti
Il 22 giugno 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 (“Decreto”), che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2016/943, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.
Il Decreto ha modificato diverse norme del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005, “CPI”) e gli articoli 388 e 623 del Codice Penale, nell’ottica di rafforzare la tutela dei segreti commerciali.
Si segnalano le seguenti modifiche che richiedono una particolare attenzione, non solo perché introducono una tutela civile e penale dei segreti commerciali rafforzata, di cui possono giovarsi le società, ma anche perché, dall’altro lato, possono avere notevoli ripercussioni sulle responsabilità delle stesse società o dei loro dipendenti nel caso violino segreti commerciali di terzi.
i) Responsabilità civile
Sono considerate condotte illecite l’acquisizione, l’utilizzazione e la rivelazione dei segreti commerciali non solo quando vengono compiute intenzionalmente con finalità abusiva (come previsto prima del Decreto), ma anche in caso di colpa del soggetto che acquisisce, utilizza o rivela il segreto. In particolare, perché dette condotte siano considerate illecite è sufficiente che il soggetto responsabile sappia, o ignori per colpa, che i segreti provengono da un terzo che li ha utilizzati o divulgati in modo illecito (art. 99, comma 1-bis, CPI).
Sono considerate illecite anche la produzione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci quando il soggetto che svolge tali condotte sa, o ignora per colpa, che dette merci costituiscono violazione di segreti commerciali (art. 99, comma 1-ter, CPI).
Tali modifiche richiedono pertanto un maggiore livello di attenzione da parte delle società, le quali dovranno elaborare appropriati presidi organizzativi – o rafforzare quelli esistenti – per poter dimostrare di aver adottato la massima diligenza nel tentativo di identificare la provenienza delle informazioni riservate ricevute o delle merci con cui operano.
ii) Responsabilità penale
L’art. 623, comma 1, c.p. – che è rimasto sostanzialmente immutato rispetto al testo precedente – prevede che sia punito con la reclusione fino a due anni, chiunque, venuto a conoscenza, per ragioni del suo stato, ufficio, professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li riveli o impieghi a proprio o altrui profitto.
A tale previsione, il Decreto ha aggiunto una nuova fattispecie di reato, in forza della quale è punito, sempre con la reclusione fino a due anni, chiunque riveli o impieghi a proprio o altrui profitto segreti commerciali da esso acquisiti in modo abusivo (art. 623, comma 2, c.p.). A seguito del Decreto, l’ambito di applicazione delle sanzioni penali per rivelazione o utilizzo di informazioni riservate viene esteso quindi ai soggetti che hanno acquisito dette informazioni in modo abusivo al di fuori dell’esercizio della propria professione.
In considerazione dell’ampliamento dei casi di responsabilità civile e penale connessi con l’utilizzo di segreti commerciali, le società sono quindi chiamate a rivedere i propri presidi al fine di verificare l’efficacia degli stessi o, viceversa, la necessità di colmare eventuali gap rispetto al nuovo quadro normativo.
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