Smart working, ferie forzate e dispositivi di protezione individuale: le più recenti pronunce giurisprudenziali
A cura dell’Avv. Sergio Antonelli e della dott.ssa Margherita Piromalli
Le Corti italiane hanno recentemente affrontato alcuni temi di fondamentale importanza legati allo svolgimento dell’attività lavorativa alla luce della legislazione emergenziale connessa all’attuale crisi sanitaria.
L’ordinanza del Tribunale di Grosseto n. 502 del 23 aprile 2020, fornisce un’interpretazione interessante con riguardo alla scelta tra smart working e ferie, dichiarando l’illegittimità del godimento obbligato di ferie non ancora maturate, qualora sia praticabile lo svolgimento in modalità agile della prestazione lavorativa. Nel caso di specie, il dipendente si doleva del rifiuto da parte del datore di lavoro di adibirlo al lavoro agile, nonostante tale possibilità fosse stata già riconosciuta a tutti i suoi colleghi di reparto, e nonostante la grave patologia polmonare di cui il lavoratore era affetto, la quale gli avrebbe permesso di essere preferito nell’assegnazione alla modalità di lavoro agile, in virtù della previsione di cui all’art. 39 co. 2 del D.L. 18/2020. La Società, sulla base di motivazioni di carattere organizzativo considerate dalla Corte poco pertinenti, aveva prospettato al dipendente la scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate. La Corte, pur affermando che il ricorso allo smart working non è previsto in via generale ed indiscriminata da parte della normativa, e pur sottolineando la necessità di lasciare impregiudicata ogni valutazione di merito connessa al legittimo potere di iniziativa imprenditoriale, ha dichiarato che, laddove il datore di lavoro privato sia nelle condizioni di applicare il lavoro agile, e ne abbia dato prova, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante, soprattutto laddove vi siano titoli di priorità per ragioni di salute, dovendosi piuttosto considerare come una misura secondaria e subordinata. Infatti, indurre il dipendente a godere obbligatoriamente di ferie non ancora maturate non solo non trova alcun fondamento giuridico, bensì si pone anche in contrasto con il principio generale secondo il quale le ferie servono a compensare il lavoro svolto con periodi di riposo.
I Tribunali di Bologna e di Firenze, rispettivamente con decreto n. 2519 del 14 aprile 2020 e con decreto n. 886 del 1 aprile 2020, hanno invece dichiarato l’obbligo in capo al datore di lavoro di fornire ai lavoratori c.d. riders, i dispositivi di protezione individuali al fine di proteggere la prestazione lavorativa, evitando pregiudizi, anche irreparabili, alla loro salute. Le Corti hanno ordinato l’adozione di tali misure sulla base di un duplice ordine di ragioni. Da un lato, hanno richiamato la recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di tutela dei riders, la quale ha progressivamente condotto ad un’equiparazione – soprattutto con riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori – tra il rapporto di lavoro subordinato e le prestazioni del collaboratore che, seppure riconducibili al lavoro autonomo, siano esclusivamente personali, siano svolte in maniera continuativa nel tempo, e le cui modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate dal committente. Dall’altro lato, le Corti hanno fatto riferimento alla legislazione emergenziale la quale ha permesso lo svolgimento di talune attività lavorative nel rispetto, però, delle norme igieniche e sanitarie, implicitamente onerando il datore di lavoro di garantire il rispetto di tali previsioni, a tutela della salute non solo dei propri operatori, ma anche dell’utenza del servizio e, conseguentemente, della collettività intera.
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