2020-03-02

PRECAUZIONI CHE TUTTI I DATORI DI LAVORO DEVONO ADOTTARE

Responsabilità del datore di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche in relazione ad ogni rischio biologico, in considerazione dell’obbligo generale di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c. e delle previsioni più specifiche degli artt. 266 e 267 D. Lgs. 81/2008). Ogni azienda dovrà pertanto adottare, anche per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 (cd. coronavirus), tutte le misure di sicurezza possibili, siccome stabilite espressamente dalla legge o comunque individuabili in considerazione delle particolarità del lavoro, dell’ esperienza e delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Misure generali.  In osservanza delle circolari n. 1141/2020 e 3190/2020 del Ministero della Salute, il datore di lavoro dovrà sicuramente quanto meno invitare i lavoratori a:

– lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani, anche con l’uso di dispenser igienizzanti da adottarsi negli ambienti comuni;

– curare l’igiene di ogni postazione di lavoro, con uso di disinfettanti a base di cloro o alcool;

– evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

– non toccare naso, occhi e bocca con le mani;

– coprire naso e bocca in caso di tosse o starnuti.

Si può ritenere opportuno (anche se di regola non obbligatorio) dotare di guanti e mascherine il personale a contatto continuativo e diretto col pubblico.

Controllo e VDR. Il datore di lavoro deve peraltro controllare l’osservanza delle suddette misure precauzionali da parte dei collaboratori, altresì invitandoli a contattare immediatamente il numero verde 1500 in caso di dubbi o necessità.

Le aziende debbono inoltre aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), individuando anche ogni altra misura atta alla protezione del personale.

Misure specifiche. Naturalmente si dovrà ricorrere a misure specifiche e più rigorose in riferimento a soggetti (come gli operatori sanitari) che abbiano avuto contatti diretti con persone contagiate, nonché nei casi sospetti di persone con infezioni respiratorie gravi e non diagnosticate, o soggetti provenienti da zone nelle quali si sia verificato un contagio. Dette persone non dovranno aver accesso in azienda ed il datore di lavoro dovrà immediatamente segnalare il caso ai servizi sanitari.

Controllo della temperatura. Non è previsto uno specifico potere del datore di lavoro di procedere, all’ingresso della sede di lavoro e in caso di necessità, al controllo della temperatura corporea. Ma in considerazione della particolare diligenza richiestagli ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti si può ritenere possibile procedere, quanto meno nelle aree nelle quali si siano già verificati contagi, al controllo della temperatura corporea dei dipendenti che stanno accedendo al posto di lavoro. Al dipendente che rifiuti di farsi accertare la temperatura corporea potrebbe in tal caso essere rifiutato, in via cautelativa, l’ingresso al lavoro.

Telelavoro e sospensione dell’attività lavorativa. Laddove possibile, soprattutto in relazione a dipendenti di ritorno da zone a rischio, sarà opportuno ricorrere a forme di lavoro da remoto (smart-working, telelavoro) o, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, a provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa.

Le imprese che decidono di sospendere l’attività lavorativa e non siano in grado di dimostrare l’inevitabilità della decisione a fronte di un rischio concreto di contagio, sono tenute a corrispondere la retribuzione.

Ma il lavoratore che dovesse decidere da solo di non recarsi al lavoro sarebbe da considerarsi assente ingiustificato.

Trasferte. E’ naturalmente opportuno non inviare personale in trasferta nelle zone a rischio, in ogni caso non potendosi considerare disciplinarmente rilevante un eventuale rifiuto del lavoratore.

Aggiornamenti delle misure precauzionali.  Le misure di sicurezza e precauzionali dovranno però essere aggiornate e modificate in considerazione dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indicazioni che saranno fornite dal Ministero della Sanità e dagli enti preposti.

LE IMPRESE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DEL LAVORO

Il decreto legge. Ai sensi de decreto legge n. 6 varato il 22 febbraio 2020 dal Consiglio dei Ministri, nelle zone nelle quali si verificano casi di coronavirus, le autorità competenti debbono adottare le misure di contenimento adeguate.

Le misure. Il decreto legge prevede varie misure, tra le quali la chiusura di scuole, attività commerciali (ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità) con la previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Sospensione dell’attività lavorativa. E’ altresì prevista tra le possibili misure la sospensione delle attività lavorative per le imprese (ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza), con sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata.

Lavoro agile. L’art. 3, comma 1, del DPCM 23 febbraio 2020, attuativo del decreto-legge sopra richiamato, ha previsto che «la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti». Detta disposizione sembra quindi specificare che lo smart working può essere adottato anche senza l’accordo tra le parti ma nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Come considerare le assenze dei lavoratori.  Nel caso di sospensione dell’attività aziendale per ordine dell’autorità pubblica, siamo in presenza di assenze non imputabili al datore di lavoro, che non sarà obbligato a pagare la retribuzione e a versare i contributi.

Sono giustificate le assenza dei lavoratori che risiedono nei comuni posti in quarantena, che però non dovrebbero essere considerati in malattia se non manifestano sintomi di sorta. Qualora non potessero essere adibiti al telelavoro, si può ipotizzare la fruizione di ferie e permessi o il ricorso alla cassa integrazione ordinaria.

Cassa integrazione ordinaria. È stato già segnalato dalle strutture ministeriali e dagli operatori come in base alle leggi vigenti (cfr. D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), per «situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti […]» (art. 11 co. 1 lett. a) le aziende possano ricorrere al trattamento di cassa integrazione ordinaria (CIGO). In particolare, il Decreto Ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442 ha poi inserito, all’art. 8, tra le “causali” di accesso al trattamento la «sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori», «per fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell’impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all’impresa». È dunque evidente come, almeno con riferimento alle zone colpite da provvedimenti dell’autorità pubblica (v. ad esempio, l’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, anche sulla base del decreto sopra richiamato, l’ordinamento sia già fornito di strumenti minimi di tutela per la tenuta occupazionale e la gestione dei rapporti di lavoro e l’organizzazione d’impresa.

Il D.Lgs. n. 148 del 2015 prevede poi, già oggi, alcune disposizioni di favore per le ipotesi di «interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili» (art. 12, comma 4), finalizzate a snellire i termini procedurali anche del confronto sindacale, nonché mitigare i limiti massimi di attivazione degli ammortizzatori sociali.

Prossimi interventi dell’esecutivo.  Il Ministro del Lavoro ha opportunamente convocato le parti sociali per attivare un confronto e valutare gli strumenti utili già previsti dall’ordinamento, nonché eventuali interventi da adottare nell’attuale contesto di “necessità ed urgenza” al fine di renderli immediatamente fruibili alla più ampia platea ragionevolmente possibile.

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